BREVE DISAMINA DEL TRUST
TUTELA DEL PATRIMONIO
NEL TRAPASSO GENERAZIONALEOrigine e disciplina
Il trust è un istituto di origine anglosassone, non disciplinato dalla legge italiana, che
tuttavia si è obbligato a riconoscerlo, in presenza di certe condizioni, avendo
sottoscritto la Convenzione de L’Aja, del 1° luglio 1985, ratificata con la legge 16
ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
Tassazione.
Di recente il Parlamento Italiano, con la legge Finanziaria per l’anno 2007, ha
introdotto un’espressa disciplina in materia di trattamento tributario del trust ai fini
delle imposte dirette e l’agenzia delle entrate ne ha disciplinato la sua applicazione.
Nozione
Il trust è un rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o
di un testamento, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro
soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del
disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo
determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo
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TRUST
ATTI DISPOSITOVI le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice
dello stesso (che allo stato deve essere necessariamente straniera).
L’atto istitutivo di regola prevede che, alla scadenza del trust, il fondo in trust venga
trasferito al beneficiario del trust (che può anche essere lo stesso disponente).
E’ anche possibile che il trust sorga per effetto di una dichiarazione unilaterale del
disponente, che si dichiara trustee di beni o diritti nell’interesse di beneficiario o per
il perseguimento di uno scopo (si parla in tal caso di trust c.d. autodichiarato).
Effetti
La proprietà dei beni o diritti oggetto del trust spetta al trustee, il quale è però gravato
dall'obbligo di amministrarli nell’interesse altrui. I beni o diritti oggetto
di trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai rapporti giuridici
personali del trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori
personali del trustee, né fanno parte del regime matrimoniale o della successione
del trustee.
Atto istitutivo
La stipula di un trust comprende il negozio istitutivo, con cui il disponente detta le
regole del trust; ed il negozio traslativo dei beni o diritti al trustee (il quale di regola
contiene anche l’accettazione del trustee). Questi due negozi di regola sono contenuti
in unico documento. Nel caso del trust c.d. autodichiarato non vi sarà negozio
traslativo dei beni, in quanto le figure del disponente e del trustee coincidono, pur
potendo tale negozio definirsi dispositivo in senso lato.
Poteri del trustee, limitazioni e rimediIl trustee ha la titolarità dei beni costituiti in trust ed ha l’obbligo di amministrarli in
conformità delle istruzioni dettate dal disponente. E' possibile tuttavia che l'atto
istitutivo di trust ponga limiti all'attività del trustee. Qualora il trustee, in violazione
dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui beni in trust o li abbia confusi
con i propri beni personali saranno esercitabili, nei limiti consentiti dalle norme di
conflitto del foro, i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della
Convenzione de L'Aja.
Trascrivibilità dell'atto di trasferimento di beni in trust
L’atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto
nei registri immobiliari. La giurisprudenza di merito ammette quasi all'unanimità tale
trascrizione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja.
La prassi notarile è nel senso di accompagnare a tale trascrizione (eseguita contro il
disponente e a favore del trustee) una seconda trascrizione (contro il trustee), al fine
di fare emergere con maggiore chiarezza il vincolo sui beni nascente a seguito
dell'istituzione del trust.
Trust e negozio fiduciario
Il trust si differenzia profondamente dal negozio fiduciario.
Tra le varie differenze una delle più rilevanti concerne le conseguenze della
violazione dell’obbligo di non compiere atti dispositivi dei beni oggetto di trust. La
violazione del pactum fiduciae comporta il solo obbligo del fiduciario di risarcire i
danni provocati al fiduciante, il quale, però, non può recuperare il bene nei confronti
dei terzi. Qualora invece il trustee, in violazione degli obblighi nascenti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o li abbia alienati a terzi, si ritiene possibile
esercitare rimedi diretti a recuperare i beni.
Avv. Paola Mariani Via Sardegna12 San Benedetto del Tronto (AP) Tel. e fax 0735.81751 –cell.347.6061732 c.f. MRNPLA65T64E372Q Partita IVA: 01673900443 paolamarianilex@yahoo.it paola.mariani1965@pecavvocatiap.it
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