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sabato 20 maggio 2017

VACCINI: ABUSO DI POTERE IN ITALIA






 di Gianni Lannes

Nel belpaese le autorità impongono con un decreto legge privo di presupposti costituzionali, solo cavie e clienti a vita delle multinazionali farmaceutiche, annichilendo la salute della gioventù italiana. In passato, ufficialmente soltanto a 631 danneggiati dalle vaccinazioni lo Stato ha riconosciuto il diritto all’indennizzo. Neonati, bambini e adolescenti d’ora in poi saranno bombardati da ben 12 vaccini, che il ministro Beatrice Lorenzin (un’analfabeta funzionale cha ha confuso i batteri con i virus) ha imposto con un decreto legge il 19 maggio 2017, dettato a Washington il 29 settembre 2014. Tale abominio non ha eguali nel mondo. A guadagnarci è principalmente la Glaxo che ha investito un miliardo di euro e vuole fare cassa sulla pelle dei nostri figli. Renzi nell'autunno dell'anno 2014 ha incontrato i referenti delle principali corporations e ha calato le braghe della nazione senza avvertire prima il popolo sovrano. La tutela della salute - sancisce la Costituzione italiana-  non è un trattamento sanitario obbligatorio. Il decreto legge Lorenzin deliberato ieri dal consiglio dei ministri per essere valido doveva essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, ma non vi è traccia neanche oggi; il giorno stesso della pubblicazione, esso deve essere presentato alle Camere.Questo è un motivo fondamentale di decadenza normativa. Non vaccinarsi è una scelta individuale prevista dagli articoli 2 e 32 della Costituzione. Come puntualizza la Corte di Cassazione, «non è lecito richiedere al singolo di esporre a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso di eventuali conseguenze negative per il singolo».



Questa volta il governo eterodiretto Gentiloni ha superato ogni limite sconfinando in un regime dittatoriale, sia pure telecomandato dall’estero.
Ecco in sintesi l’ennesima porcata di questo esecutivo truffaldino non suffragato dalla volontà popolare, secondo quanto indicato nel portale del ministero della cosiddetta “salute” come avevo già anticipato tempo fa:

«1) Vengono dichiarate obbligatorie per legge, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di appartenenza, le vaccinazioni di seguito indicate:
a)     anti-poliomelitica;
b)     anti-difterica;
c)     anti-tetanica;
d)    anti-epatite B;
e)      anti-pertosse;
f)       anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
g)    anti-meningococcica B;
h)    anti-meningococcica C;
i)       anti-morbillo;
j)       anti-rosolia;
k)     anti-parotite;
l)       anti-varicella.

2) Tali vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
3) In caso di violazione dell’obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 7.500,00. Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie.
4) Anche nella scuola dell’obbligo, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d’ufficio punito dall’art. 328 c.p.
5) Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.
6) Non possono essere iscritti agli asili nido ed alle scuole dell’infanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 5 giorni, alla Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinché si adempia all’obbligo vaccinale.
7) Anche nella scuola dell’obbligo, i minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute sono di norma inseriti dal dirigente scolastico in classi nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati.
8) Se un bambino ha già avuto le patologie indicate deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.
9) A decorrere dal 1° giugno 2017 il Ministero della salute avvia una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute.  Nell’ambito della campagna, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuovono, dall’anno scolastico 2017/2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo e di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.
10) Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico».

Dunque si allarga di parecchio il numero di vaccini obbligatori, che passano da 4 a 12. Quindi vengono ricompresi in questa categoria quelli un tempo considerati facoltativi, tra i quali anche l’mprv (morbillo, parotite, rosolia e varicella) e i due contro la meningite, di ceppo B e C. I bambini dovranno averli fatti per poter essere iscritti all’asilo nido e alla scuola materna. «Di fronte a questa obbligatorietà abbiamo deciso alcune misure - ha detto il primo ministro pro tempore Gentiloni - L’obiettivo è ridurre al minimo nei prossimi mesi e anni la fascia di popolazione non protetta». Ha così spiegato che per i genitori di chi non è coperto e frequenta la scuola dell’obbligo si è pensato a sanzioni, «anche 30 volte più alte di quelle esistenti». Per avere un’idea del valore delle sanzioni, quelle vecchie, che non venivano praticamente applicate, erano di 150 euro per la polio e di 250 per l’epatite. Con la nuova norma si sale vertiginosamente a diverse migliaia di euro. 

«Si tratta di un decreto - ha detto Gentiloni (uno che è passato alla storia il 21 marzo 20 15 per aver regalato di nascosto ben 339, 9 chilometri quadrati di mare italiano alla Francia) - perché si è constatato che la mancanza di misure appropriate nel corso degli anni e il diffondersi negli ultimi mesi di teorie anti scientifiche che ha portato abbassamento protezione. No siamo in uno stato di emergenza ma preoccupazione alla quale vogliamo rispondere. Decreto anche perché negli ultimi mesi diverse prese di posizione di diverse regioni su questo punto, sentiamo dovere e esigenza di dare indirizzi generali».

Il ministro Beatrice Lorenzin, (una diplomata ma non laureata passata per far carriera da Berlusconi ad Alfano) assurta alle cronache per aver confuso pubblicamente batteri con virus, ha aggiunto che «le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale di salute pubblica» e ha elencato i problemi legati al calo delle coperture che si sta registrando in questi anni. «Vogliamo aumentare le coperture vaccinali. L’azione più forte si fa sui bambini piccoli e poi più avanti nel percorso scolastico andiamo a controllare le coperture, e pensiamo a misure stringenti nei confronti della famiglia». Lorenzin ha così spiegato come funzioneranno le sanzioni. «All’iscrizione presso qualunque istituto, cioè da 0 a 16 anni, bisognerà presentare il libretto vaccinale. Se non è in regola con le vaccinazioni o si è in lista di attesa, la scuola deve riferire all’Asl, questa chiama la famiglia, gli dà un tot di giorni per vaccinare. Se questo non avviene, scatterà una sanzione molto elevata. Che per chi non è in regola si ripeterà ogni anno». Lorenzin ha spiegato di essere soddisfatta. Mussolini che pure per 20 anni ha instaurato una dittatura, non ha fatto di peggio.

Dati oggettivi alla mano non è in atto alcuna epidemia di malattie infettive. Infatti, nel Rapporto Unicef-ISTAT, denominato “La mortalità dei bambini ieri e oggi l’Italia post-unitaria a confronto con i Paesi in via di sviluppo”, a pagina 8, nella tabella 1 è riportato il tasso di mortalità sotto i 5 anni per mille nati vivi in Italia, pari a zero dal 1981, ben prima della vaccinazione di massa. Era 10,2 nel 1895, poi è crollato grazie ai profondi cambiamenti del nostro Paese, al miglioramento delle condizioni igieniche, sociali e sanitarie. La vaccinazione di massa, introdotta negli anni ‘90, è intervenuta quando la mortalità era già prossima allo zero.
Il ministro Lorenzin nel corso della XVII legislatura corrente non ha risposto a ben 34 atti parlamentari inerenti i vaccini. Perché? Qualcosa da nascondere? I vaccini commercializzati in Italia contengono in particolare alluminio e mercurio. la procura della Repubblica di Torino ha recentemente avviato un’inchiesta sull’esavalente.
L’Italia almeno sulla carta è uno stato di diritto non una repubblichetta delle banane che soddisfa gli interessi affaristici e speculativi stranieri . Un decreto-legge nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi degli articoli 77 e 72 della Costituzione della Repubblica Italiana. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. È inoltre regolato ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, numero 400. 
Il decreto-legge sarebbe di per sé illegittimo, in quanto nato extra ordinem, ossia in deroga alla riserva della potestà legislativa alle Camere ex articolo 70 Costituzione, ed al disposto sui cosiddetti "decreti delegati" (articolo 77 comma 1 Costituzione). Tale deroga sarebbe giustificata da motivi di necessità ed urgenza, ed in questo senso sarebbe pienamente comprensibile la necessaria conversione del decreto-legge in legge, pena una vera e propria inesistenza giuridica dell'atto. Inoltre, in quest'ottica sarebbe giustificata la particolare disposizione dell'articolo 77 comma 2 Costituzione, che prevede che il Governo adotti il decreto "sotto la sua responsabilità". Il decreto-legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il giorno stesso della pubblicazione, esso deve essere presentato alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Presentato il decreto-legge, il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge di conversione, per cui il decreto-legge viene presentato come allegato di un disegno di legge. Il procedimento di conversione presenta, rispetto al procedimento legislativo ordinario, alcune variazioni, introdotte nei regolamenti parlamentari. In parte esse sono dettate dall'esigenza di assicurare in tempi certi e brevi l'approvazione del disegno di legge, in parte dall'esigenza di consentire alle Camere di svolgere un controllo attento sulla sussistenza dei presupposti della necessità e urgenza. In particolare l'articolo 72 della costituzione, al terzo comma, consente ai regolamenti parlamentari di stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge siano deferibili ad apposite Commissioni. I meccanismi apprestati dalla Camera e dal Senato sono venuti differenziandosi. Il regolamento del Senato prevede ancora il parere obbligatorio espresso preliminarmente dalla Commissione Affari Costituzionali sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza. Alla Camera invece è stato tolto il parere preventivo della Commissione Affari Costituzionali, seguendo un filtro più complesso: innanzitutto, nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge di conversione deve essere dato conto dei presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge; inoltre, vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento; il disegno di legge è sottoposto, oltre che alla commissione referente competente, al Comitato per la legislazione. La legge 400/1988 dispone infatti che il decreto-legge debba contenere misure d'immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo: al Comitato è quindi affidato il compito di rendere effettiva questa disposizione.
I decreti-legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall'inizio. La perdita di efficacia del decreto-legge è chiamata "decadenza", che travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto-legge. Quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono, una volta persa la base legale, degli illeciti. L'articolo  77 della Costituzione appresta due strumenti attraverso i quali è possibile trovare una soluzione: la legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge decaduto (articolo 77 ultimo comma).[6] Si tratta di una legge riservata alle Camere con cui si possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Ovviamente, attraverso questo strumento è il Parlamento a risolvere il problema. Vanno considerati due aspetti: innanzitutto il Parlamento, quando decida di non convertire il decreto-legge, non è affatto tenuto ad approvare la legge di sanatoria. Si tratta di una decisione politica, come tale libera e non affatto indipendente della scelta, di coprire o meno la responsabilità del Governo; in secondo luogo non è una soluzione tecnicamente praticabile sempre e comunque. Il Parlamento può appunto regolare i rapporti giuridici sorti, ma nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, del principio di eguaglianza, cioè del divieto di trattare situazioni eguali in maniera diversa e situazioni diverse in maniera eguale. L'altro strumento è quello della responsabilità giuridica del Governo (articolo 77 secondo comma), nei suoi vari tipi: responsabilità penale, poiché i ministri rispondono singolarmente degli eventuali reati commessi con l'emanazione del decreto-legge; responsabilità civile, perché i ministri rispondono solidalmente degli eventuali danni prodotti ai terzi ex articolo 2043 del codice civile: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»; responsabilità amministrativo-contabile: i ministri che hanno espresso voto favorevole al decreto-legge rispondono solidalmente degli eventuali danni prodotti allo Stato, il cosiddetto "danno erariale"; se lo Stato ha dovuto risarcire il danno subito dal terzo, per la responsabilità civile solidale appena accennata, si deve rivalere sui ministri.  
La Corte Costituzionale con la sentenza numero 360 del 1996 ha posto un argine definitivo alla prassi della reiterazione: le Camere ne presero atto il 30 ottobre 1996, assicurando per legge gli effetti prodotti dal decreto caducato per l'intervento della Corte costituzionale. Giudicata assolutamente incompatibile con la disciplina costituzionale del decreto-legge, la reiterazione è ammissibile soltanto quando il nuovo decreto risulti formato su autonomi motivi di necessità e urgenza, motivi, che in ogni caso, non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto.  


La sentenza della Corte Costituzionale 258/1994 riconosce la necessità della tutela del cittadino rispetto ai possibili effetti avversi derivanti da vaccinazione e al capo 5 bis sancisce: 
«…proprio per la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una completa e articolata normativa di carattere tecnico che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggior precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalle vaccinazioni, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità…eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità di eseguire gli accertamenti in questione». 

I politicanti italidioti sono ormai al delirio istituzionale e vanno licenziati in tronco. Giù le mani dai bambini e dai giovani. La salute è un bene fondamentale riconosciuto dal diritto universale. Se questa porcata tricolore non viene fatta decadere sarà opportuno mobilitarsi con uno sciopero generale ad oltranza e una denuncia di massa. Per definizione le dittature non si riformano ma si abbattono. Per dirla con il padre costituente Giuseppe Dossetti:
 
«La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino».

L'articolo 52 della Costituzione Repubblicana stabilisce che: "La difesa della patria è sacro dovere del cittadino".










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Measles and rubella monitoring July 2016 Disease surveillance data: 1 July 2015 – 30 June 2016.



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